Finalmente arrivano le sentenze per lo scandalo di Coppa Sicilia che ha coinvolto le squadre Bagheria Calcio e Borgata Terranove. Al termine dell’udienza la Commissione Disciplinare Territoriale ha applicato:
- alla A.S.D. Borgata Terrenove la sanzione della esclusione dalla Coppa Sicilia s.s. 2013/14 e punti due di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Promozione della s.s. 2014/15.
- alla società S.S.D. Bagheria Calcio, per responsabilità oggettiva, l’esclusione dalla competizione della Coppa Sicilia 2013/14; punti cinque di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014/15 di appartenenza; € 1.000,00 di ammenda.
- a La Corte Vincenzo la squalifica fino al 13/05/2019 – (squalifica per anni quattro e mesi sei);
- a Buttitta Francesco la squalifica fino al 13/11/2017 – (squalifica per anni quattro);
- a La Vardera Giuseppe la squalifica fino al 13/07/2017; – (squalifica per anni quattro);
- a Pagano Fedele la squalifica fino al 31/12/2014 – (squalifica per mesi sei);
Nella gara di Coppa Sicilia Borgata Terrenove/Bagheria del 05/02/2014, terminata con il risultato di 14 reti a 3 in favore della società ospitante, venivano segnate nell’arco di pochissimi minuti finali ben 8 autoreti ad opera della squadra ospite. Nella sostanza alcuni tesserati della S.S.D. Bagheria Calcio dichiaravano a mezzo di organi di stampa la volontarietà della segnatura delle 8 autoreti, motivandola con il fatto che nella precedente gara di Coppa Sicilia Partinicaudace/A.S.D. Borgata Terrenove, valevole per lo stesso girone eliminatorio e terminata con il risultato di 7-0 per il Partinicaudace, la società ospite avrebbe favorito la vittoria degli avversari schierando la squadra juniores (ciò tra l’altro nell’ambito di un presunto accordo tra le due società che prevedeva da un lato un aiuto del Borgata Terrenove per favorire la qualificazione in Coppa Sicilia del Partinicaudace e dall’altro la vittoria del Borgata Terrenove in campionato contro il Partinicaudace stesso). Atteso ciò, i tesserati della S.S.D. Bagheria Calcio si aspettavano che il Borgata Terrenove schierasse nuovamente la formazione juniores nella successiva gara di coppa del 05/02/2014. Una volta realizzato che così non sarebbe stato, hanno maturato un forte risentimento che nei minuti finali della gara è sfociato nella volontà di alterare il risultato. Infatti al 39° della ripresa sul risultato di 6 reti a 3 in favore del Borgata Terrenove, essendo ormai impossibile raggiungere la qualificazione, i calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio hanno iniziato a realizzare le 8 autoreti su invito del proprio allenatore Sig. Pagano Fedele che si trovava in tribuna come spettatore. Ne seguiva una protesta del Sig. Chianetta Ignazio, dirigente del Borgata Terrenove, il quale inveiva contro il Pagano al fine di farlo desistere da tale comportamento antisportivo e che, conseguentemente, veniva allontanato dall’arbitro. I calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio raccoglievano comunque l’invito del proprio allenatore e, nel breve arco di tempo di 6 minuti (dal 40° al 46° del secondo tempo), realizzavano le 8 autoreti necessarie a migliorare la differenza reti del Borgata Terrenove, consentendogli così la qualificazione al turno successivo di Coppa Sicilia ed evitando il concretizzarsi del presunto accordo illecito tra Borgata Terrenove e Partinicaudace.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti del deferimento, rileva che la gara di Coppa Sicilia Borgata Terrenove/Bagheria del 05/02/2014 costituiva il terzo ed ultimo incontro del triangolare n. 9 della seconda fase della competizione (cfr. C.U. C.R. Sicilia n. 233 del 10/12/2013) e che dalla situazione di classifica prima dello svolgimento della gara in questione il Borgata Terrenove si sarebbe qualificato al turno successivo soltanto vincendo con almeno 11 reti di scarto; risultato oggettivamente difficile da realizzare ma alla fine concretizzatosi per effetto delle 8 autoreti segnate dalla S.S.D. Bagheria Calcio nei minuti finali dell’incontro. La motivazione che ha spinto i calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio ad alterare il risultato della gara a ben guardare costituisce una negazione assoluta di qualsivoglia principio sportivo. Pretendere di far giustizia dei propri pretesi diritti violando le stesse norme preposte a farlo, costituisce un gravissimo attentato al sistema preordinato di regole poste a disciplinare lo svolgimento delle gare In tal senso particolarmente probanti risultano le dichiarazioni rese dall’arbitro della gara (soggetto assolutamente terzo rispetto alle due squadre), il quale in sede di interrogatorio testualmente affermava: “…la partita è radicalmente cambiata al 38° minuto della ripresa, quando il Borgata Terrenove ha siglato il gol del 5-3 in occasione di un contropiede…Subito dopo il goal, il Borgata Terrenove ha avuto un’altra facile occasione da gol, sfruttando un altro facile contropiede non contrastato affatto dai difensori del Bagheria tanto da segnare il gol del 6- 3… Da quel momento è apparsa chiara la volontà dei giocatori del Bagheria di favorire platealmente la squadra del Borgata Terrenove….a quel punto i giocatori del Bagheria hanno effettivamente cominciato a siglare una serie di autogol in rapida successione…” Il valore probante di quanto dichiarato dall’arbitro assume maggiore valenza in considerazione del fatto che nessuna smentita è contenuta nelle dichiarazioni rese da tutti i tesserati ascoltati dalla Procura Federale.
E’ pertanto assolutamente corretto individuare gli autori dell’illecito nei soggetti oggi deferiti innanzi a questa Commissione, stante la raggiunta prova del loro fattivo comportamento in concorso nella realizzazione dell’evento. In particolare:
- LA CORTE Vincenzo (capitano della S.S.D. Bagheria Calcio) sollecitava i suoi compagni di squadra a fare più autoreti possibili e realizzava alcune di esse. Fatto ampiamente provato dalle sue stesse dichiarazioni confessorie: “…fù così che io diedi il via alle autoreti sollecitando i miei ragazzi a fare più autoreti possibili in modo da far passare il turno al Borgata Terrenove ed evitando così che la presunta frode sportiva si consumasse”. Si aggiungono anche le dichiarazioni rese da tutti i propri compagni di squadra nonché quelle dell’arbitro della gara. Lo stesso in sede di comparizione tra l’altro ribadiva quanto già dichiarato agli inquirenti non mostrando alcun pentimento in ordine al comportamento antisportivo assunto. In ragione di ciò va considerata non solo l’aggravante prevista dall’art.7 comma 6 C.G.S. ma anche l’aggravante nascente dal ruolo di Capitano dallo stesso rivestito.
- BUTTITTA Francesco (portiere della S.S.D. Bagheria calcio) si spostava lasciando entrare in rete il pallone in occasione delle 8 autoreti e realizzava almeno una di esse. Fatto ampiamente provato dalle sue stesse dichiarazioni confessorie: “inizialmente ho provato a contrastare i miei compagni….ma visto che tutti i miei compagni erano d’accordo con la condotta del capitano…ad ogni tiro lasciavo entrare la palla in rete”. Si aggiungono le dichiarazioni dell’arbitro che individuava con certezza in Buttitta l’autore di due autoreti;
- LA VARDERA Giuseppe (calciatore della S.S.D. Bagheria Calcio) batteva i calci di ripresa dopo ogni autorete passando la palla al proprio capitano La Corte nella consapevolezza che lo stesso si sarebbe prodigato nel fare autorete.. Fatto provato dalle sue stesse dichiarazioni confessorie: “ …sono costretto visto il mio ruolo di attaccante a battere semplicemente i calci di ripresa dopo ogni autorete” E’ opportuno in proposito evidenziare che il reiterato passaggio volontario ad un proprio compagno di squadra al fine di consentirgli di realizzare le autoreti, integra senza ombra di dubbio una condotta sanzionabile trattandosi di comportamento causalmente legato al verificarsi dell’evento illecito in questione.
- PAGANO Fedele (allenatore della S.S.D. Bagheria Calcio) perché incitava i propri calciatori a realizzare le autoreti. Per quanto attiene alla posizione di quest’ultimo, la Commissione ritiene che non si sia raggiunta la piena prova di quanto contestatogli nell’atto di deferimento. Infatti non può assurgere a prova la dichiarazione resa dall’arbitro in forma assolutamente dubitativa, anche perché il riferito alterco con il Chianetta sarebbe avvenuto in quanto il Pagano avrebbe incitato i suoi calciatori ad un comportamento violento in danno degli avversari. Anche la dichiarazione del Chianetta circa l’incitamento del Pagano rivolto ai suoi calciatori a farsi autogol è resa, anch’essa, in forma dubitativa e non risulta confermata in sede di confronto tra gli stessi. Peraltro nessuno degli altri attori della vicenda indica nel Pagano l’autore delle frasi allo stesso addebitate. In ragione di quanto sopra, a giudizio di questa Commissione il capo di incolpazione del Pagano deve essere derubricata nella violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. per l’atteggiamento antisportivo contrario ai doveri di lealtà e probità atteso che pretendeva dagli avversari un comportamento disciplinarmente rilevante a favore della propria squadra attraverso lo schieramento della formazione Juniores.
La commissione entrerà in merito del presunto accordo tra il Borgata Terrenove e il Partinicaudace in un successivo deferimento.