Vietata la vendita di frutta all’aperto

Con la sentenza 10 febbraio 2014, n.6108 la Suprema Corte ha stabilito che non si può vendere frutta in luoghi all’aperto

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La Corte di Cassazione, penale, con la sentenza 10 febbraio 2014, n.6108 ha stabilito che: “è punibile con l’ammenda il commerciante che vende la sua merce all’aperto. Sussiste il rischio multa per chi espone la frutta. Esporre la frutta sul banco all’aperto è un reato punibile con l’ammenda, perché in violazione dell’art. 5 lett. b) della legge 283/1962“.

Questa la sorpresa da parte della Suprema Corte di mettere fuori legge, l’abitudine più consolidata del paese. Tutto ciò iniziato dalla condanna inflitta del Tribunale di Nola ad un commerciante di Pomigliano d’Arco, condannato per aver detenuto per la vendita tre cassette di verdura esposta all’aperto e sottoposta agli agenti atmosferici e inquinanti. Il commerciante, tra i motivi, aveva obiettato che il Tribunale avesse basato la propria decisione sulle sole dichiarazioni di alcuni testimoni senza effettuare verifiche ed accertamenti tecnici. Nonostante ciò, i giudici della Suprema Corte, hanno ritenuto che la sola esposizione all’aperto potesse condizionare lo stato di conservazione degli alimenti in violazione della legge del ’62.

Secondo la Cassazione “l’accertamento dello Stato di conservazione di alimenti detenuti per la vendita, non richiede né un’analisi di laboratori né una perizia, in quanto il giudice di merito può ugualmente pervenire a tale risultato attraverso altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione” come ribadito in altre sentenze.

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Mario Catalano

Diplomato presso il Liceo Scientifico "Nicolò Palmeri" di Termini Imerese. Studente della facoltà di Giurisprudenza di Palermo.